IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48,  che  al  titolo  III  reca
norme sull'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE);
  Vita  la  legge  8  agosto  1985,  n.  439,  recante  modificazioni
all'ordinamento dell'ISPE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  novembre  1967,
con il quale e' stato approvato lo statuto dell'ISPE;
  Vista  la  deliberazione  del  comitato amministrativo dell'ISPE n.
27/90 del 17 dicembre 1990,  con  la  quale  si  e'  provveduto  alla
revisione dello statuto, stante la necessita' di adeguarlo alle norme
contenute  nella  citata legge n. 439 del 1985 e nella legge 20 marzo
1975, n.  70,  recante  disposizioni  sul  riordinamento  degli  enti
pubblici  e  del rapporto di lavoro del personale dipendente, nonche'
alle norme contenute nel decreto del Presidente della  Repubblica  18
dicembre  1979,  n. 696, di approvazione del nuovo regolamento per la
classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e
la contabilita' degli enti pubblici;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  relativo  alle
procedure  di  emanazione dei regolamenti che viene applicato poiche'
lo statuto contiene anche norme regolamentari;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale  del  27  giugno  1991,  e  recepite  nel  testo le relative
indicazioni,  con  l'esclusione  dei  suggerimenti  di   opportunita'
riguardanti  la  figura  del  vicepresidente  e la soppressione della
lettera e) del comma 3 dell'art. 4 e della lettera h) del comma 2
dell'art. 6;
  Considerato che si e' ritenuto di non  accogliere  il  suggerimento
del  Consiglio  di  Stato di prevedere l'istituzione della figura del
vicepresidente, avendo provveduto a regolare i casi  di  sostituzione
del presidente e volendo evitare l'istituzione di un nuovo organo che
altererebbe  la  delineata  organizzazione sistematica dell'Istituto,
costituendo anche fonte di nuove spese;
  Ritenuto altresi' di non accogliere il suggerimento  del  Consiglio
di  Stato  in  ordine  alla soppressione della lettera e) del comma 3
dell'art. 4 e della lettera h) del  comma  2  dell'art.  6  circa  la
costituzione   di  commissioni  con  compiti  di  predisposizione  di
programmi e valutazione di progetti di attivita', poiche' le predette
previsioni normative, pur  se  richiamano  competenze  implicitamente
gia'   attribuite   al  presidente  ed  al  comitato  amministrativo,
risultano  utili  al  fine   di   definire   chiaramente   i   poteri
organizzatori di tali organi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 ottobre 1991;
  Sulla proposta del Ministro del  bilancio  e  della  programmazione
economica, di concerto con il Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  E' approvato, nel testo annesso al presente decreto, lo statuto
dell'Istituto  di  studi  per  la  programmazione  economica  (ISPE),
vistato dal Ministro proponente.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
                                NOTE AL DECRETO
          Note alle premesse:
             -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
             -  La legge n. 48/1967 reca: "Attribuzioni e ordinamento
          del Ministero del bilancio e della programmazione economica
          e  istituzione   del   Comitato   dei   Ministri   per   la
          programmazione economica".
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.