IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, che al titolo III reca norme sull'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE); Vita la legge 8 agosto 1985, n. 439, recante modificazioni all'ordinamento dell'ISPE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, con il quale e' stato approvato lo statuto dell'ISPE; Vista la deliberazione del comitato amministrativo dell'ISPE n. 27/90 del 17 dicembre 1990, con la quale si e' provveduto alla revisione dello statuto, stante la necessita' di adeguarlo alle norme contenute nella citata legge n. 439 del 1985 e nella legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, nonche' alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, di approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo alle procedure di emanazione dei regolamenti che viene applicato poiche' lo statuto contiene anche norme regolamentari; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991, e recepite nel testo le relative indicazioni, con l'esclusione dei suggerimenti di opportunita' riguardanti la figura del vicepresidente e la soppressione della lettera e) del comma 3 dell'art. 4 e della lettera h) del comma 2 dell'art. 6; Considerato che si e' ritenuto di non accogliere il suggerimento del Consiglio di Stato di prevedere l'istituzione della figura del vicepresidente, avendo provveduto a regolare i casi di sostituzione del presidente e volendo evitare l'istituzione di un nuovo organo che altererebbe la delineata organizzazione sistematica dell'Istituto, costituendo anche fonte di nuove spese; Ritenuto altresi' di non accogliere il suggerimento del Consiglio di Stato in ordine alla soppressione della lettera e) del comma 3 dell'art. 4 e della lettera h) del comma 2 dell'art. 6 circa la costituzione di commissioni con compiti di predisposizione di programmi e valutazione di progetti di attivita', poiche' le predette previsioni normative, pur se richiamano competenze implicitamente gia' attribuite al presidente ed al comitato amministrativo, risultano utili al fine di definire chiaramente i poteri organizzatori di tali organi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991; Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. E' approvato, nel testo annesso al presente decreto, lo statuto dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), vistato dal Ministro proponente. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE AL DECRETO Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge n. 48/1967 reca: "Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.